Art. 18.
(Costituzione di forme associative).

      1. Le imprese di cui all'articolo 13 possono, al fine di promuovere e di attuare i programmi di cui al presente capo, costituire specifiche società o, comunque, associarsi con altre imprese che intendono perseguire il medesimo obiettivo; in tale caso, la soglia della consistenza dell'organico dell'azienda, fissata dal citato articolo 13, è formata dalla somma dei dipendenti delle imprese associate o socie della società dedicata all'attuazione del programma.